Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali
Art. 16
Assenza giustificata con diritto a compenso
In vigore dal 15 gen 1999
1. Il professionista, concorda con l'Azienda U.S.L. le modalità per utilizzare un monte ore annuo che in ogni caso non può superare cinque volte il proprio impegno orario settimanale. Detto professionista potrà disporre del suindicato monte ore durante l'arco dell'anno solare previa domanda all'Azienda U.S.L. da proporre, nel caso di assenza superiore a gg. 3, con un preavviso minimo di gg. 15, senza che ciò comporti variazioni nei pagamenti mensili.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 1 sono a carico delle Regioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-16