Art. 6
In vigore dal 7 ott 1998
1. Le riunioni presso le rappresentanze diplomatiche nel Paese di residenza dei membri del consiglio eletti all'estero e dei presidenti dei Comites ivi costituiti, di cui all', commi 2 e 2-bis, della legge, sono convocate, d'intesa con i predetti membri, dal capo della rappresentanza diplomatica, anche per via telegrafica quando vi siano ragioni d'urgenza. A tali riunioni partecipa lo stesso capo della rappresentanza diplomatica o un funzionario della carriera diplomatica da questi delegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-14;329#art-6