Art. 5
In vigore dal 7 ott 1998
1. Ai fini della nomina dei ventinove membri di designazione governativa di cui all', comma 5, della legge, il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario di Stato delegato ai problemi della comunità italiana all'estero invita, con lettera raccomandata, nei venti giorni che precedono lo svolgimento delle assemblee di cui all'articolo 13 della legge, gli enti interessati a proporre, entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, le designazioni di loro competenza. Nei successivi trenta giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alla nomina dei ventinove membri con proprio decreto cumulativo.
2. Con la medesima procedura, il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario richiede la designazione dei rappresentanti ed esperti previsti dall', comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed h), della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-14;329#art-5