Art. 4

In vigore dal 7 ott 1998
1. Le riunioni del consiglio vengono convocate dal segretario generale, secondo quanto previsto dall', comma 1, della legge, direttamente con lettera raccomandata per i membri residenti in Italia e tramite le rappresentanze diplomatiche per i membri residenti all'estero. 2. Le riunioni del comitato di presidenza diverse da quelle da tenere a margine delle riunioni del consiglio, nonché le riunioni previste alle lettere d) e e) dell'articolo 8-bis della legge, sono convocate dal segretario generale con preavviso di almeno dieci giorni, ferme restando le modalità di cui al comma 1. 3. Le riunioni previste alla lettera c) dell'articolo 8-bis della legge, diverse da quelle da tenere a margine delle riunioni del consiglio, sono convocate dal vicesegretario generale eletto per ogni area, con preavviso di almeno quindici giorni, tramite le rispettive rappresentanze diplomatiche. 4. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-14;329#art-4

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Art. 4 Regolamento recante norme sull'organizzazione del consiglio generale degli italiani all'estero. — Testo vigente | Portale Normativo