Art. 9

In vigore dal 7 ott 1998
1. Nel caso in cui i membri da eleggere siano in numero superiore a uno, l'assemblea può eleggere i propri rappresentanti al consiglio, in modo che tra gli eletti ve ne sia uno e non più della metà non in possesso della cittadinanza italiana, purchè figlio o discendente da cittadini italiani, tenuto conto di quanto previsto dall', comma 4, della legge. 2. Ciascun componente dell'assemblea scrive sulla propria scheda un numero di nomi inferiore a quello dei membri del consiglio da eleggere, salvo che esso sia di uno. Le schede che riportano un numero superiore di nominativi sono nulle. 3. Nel caso in cui tale numero sia superiore ad uno, l'elettore può esprimere il suo voto a favore di persone non in possesso della cittadinanza italiana, purchè siano figli o discendenti di cittadini italiani, in proporzione non superiore alla metà dei membri da eleggere. 4. Entro sette giorni dalla proclamazione dei risultati, copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio viene trasmessa, tramite la rappresentanza diplomatica, alla segreteria del consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-14;329#art-9

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Art. 9 Regolamento recante norme sull'organizzazione del consiglio generale degli italiani all'estero. — Testo vigente | Portale Normativo