Art. 7

In vigore dal 7 ott 1998
1. Le associazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge, i cui rappresentanti possono essere designati come membri dell'asemblea, devono essere iscritte in apposito registro presso la rappresentanza diplomatica o consolare, da cui risultino la data di costituzione, le finalità statutarie, il capitale sociale e i nominativi dei rappresentanti legali. Esse devono essere operanti nel Paese da almeno cinque anni. 2. A ciacuna associazione spetta, di norma, designare un proprio rappresentante nell'assemblea. Qualora il numero dei posti disponibili per i rappresentanti delle associazioni non corrisponda al numero delle stesse, si applicano i commi 3 e 4. 3. Qualora le associazioni siano in numero superiore ai posti disponibili per le stesse in assemblea, esse designano ciascuna un proprio candidato rappresentante all'assemblea. In tal caso la rappresentanza diplomatica, sulla base degli elementi acquisiti e attraverso opportune forme di consultazione, condotte dall'autorità consolare in ordine al livello di rappresentatività, alla rilevanza quantitativa e qualitativa dell'attività svolta dalle associazioni, stabilisce quali associazioni sono rappresentate nell'assemblea. 4. Con riferimento ai gruppi di Paesi, in ciascuno dei quali è operante almeno un Comites, le associazioni operanti in ciascun Paese del gruppo provvedono a designare, alle rispettive rappresentanze diplomatiche, il proprio numero di rappresentanti, secondo le procedure previste dal presente articolo. 5. Con riferimento ai gruppi di Paesi, in alcuno dei quali non è operante un Comites, le associazioni operanti in tali ultimi Paesi designano ciascuna un proprio rappresentante all'assemblea. Se il numero di rappresentanti così determinato eccede la percentuale prevista all'articolo 13, comma 1, della legge per i Paesi ove sono costituiti i Comites, si applica la procedura prevista dal comma 3. 6. La rappresentanza diplomatica invita le associazioni a designare i propri rappresentanti entro trenta giorni dall'insediamento dei Comites. Le associazioni designano i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della richiesta della rappresentanza diplomatica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-14;329#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo