Art. 2
In vigore dal 7 ott 1998
1. Il consiglio e il comitato di presidenza adottano le proprie deliberazioni a maggioranza dei partecipanti.
2. Per la validità delle riunioni del comitato di presidenza è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-14;329#art-2