Art. 1

In vigore dal 7 ott 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17 della legge 6 novembre 1989, n. 368; Vista la legge del 18 giugno 1998, n. 198; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1998; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente regolamento: . 1. Nel presente regolamento, il termine: "legge" si riferisce alla legge 6 novembre 1989, n. 368, così come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, mentre con il termine: "tabella" si intende la tabella allegata alla stessa legge, nella quale figura la lista dei Paesi ed il numero dei componenti del consiglio generale degli italiani all'estero, di seguito denominato: "consiglio", assegnati a ciascuno di essi. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-14;329#art-1

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Art. 1 Regolamento recante norme sull'organizzazione del consiglio generale degli italiani all'estero. — Testo vigente | Portale Normativo