Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie

Art. 9

In vigore dal 9 nov 1998
1. Allo scopo di acquisire elementi e rilevare dati sull'erogazione dell'assistenza sanitaria nel settore farmaceutico, i farmacisti accreditati dalle aziende U.L.S., hanno facoltà di prendere visione, presso la farmacia, delle ricette spedite e di farne eventuale copia. 2. Le operazioni di cui al precedente comma potranno essere differite, a richiesta del farmacista ad altro orario, compreso quello della chiusura diurna della farmacia stessa. 3. Le ricette eventualmente non conservate in farmacia dovranno essere messe a disposizione dei funzionari incaricati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore. Il farmacista è inoltre tenuto a comunicare all'azienda di competenza il luogo di giacenza delle ricette eventualmente non conservate in farmacia. 4. Le rilevate inosservanze convenzionali dovranno essere comunicate al titolare della farmacia a cura della azienda entro trenta giorni. 5. La farmacia ha diritto a produrre le proprie controdeduzioni, chiarimenti e spiegazioni per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricezione della contestazione scritta. 6. Nel caso che i chiarimenti e le spiegazioni forniti non siano ritenuti esaustivi, l'Azienda U.S.L. può chiedere il deferimento della farmacia con le procedure di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-acn-9

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