Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie
Art. 12
In vigore dal 9 nov 1998
1. Le riunioni delle Commissioni farmaceutiche aziendali e regionali sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti effettivi.
2. Le suddette Commissioni deliberano a maggioranza dei voti dei presenti.
3. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
4. Per tutto quanto riguarda il funzionamento delle Commissioni, le parti lo rinviano ad apposito regolamento che fa parte integrante del presente accordo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-acn-12