Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie
Art. 13
In vigore dal 9 nov 1998
1. Con decreto del Ministro della sanità è istituito nell'ambito del servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale, un'osservatorio consultivo permanente che ha il compito:
-- rilevare ed esaminare le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale;
-- analizzare il rapporto di conformità degli accordi regionali con quello nazionale;
-- monitorare raccordandosi, ove necessario, con le strutture organizzative del Ministero della sanità e con l'agenzia per i servizi sanitari regionali i risultati raggiunti dagli accordi regionali per favorirne l'attuazione su tutto il territorio nazionale ai fini di migliorare l'erogazione dell'assistenza farmaceutica.
2. L'osservatorio esamina altresì i problemi scaturenti da provvedimenti legislativi e da pronunce della magistratura che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo e suggerisce alle parti firmatarie l'eventualità di procedere alle opportune modificazioni formali da apportare all'accordo medesimo.
3. L'Osservatorio ha sede presso il Ministero della sanità - Servizio per i rapporti convenzionali con il S.S.N., ed è così composto:
-- dal dirigente generale del servizio per i rapporti convenzionali con il S.S.N. con funzioni di presidente, o da un suo delegato e dal funzionario del servizio medesimo, competente per materia;
-- dai responsabili dei servizi farmaceutici delle regioni firmatarie del presente accordo;
-- da 5 rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente accordo di cui 3 (1 rurale) designati dalla Federfarma, 1 dalla Fiamclaf, 1 dalla Pubblifarm.
4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario amministrativo ministeriale.
5. L'Osservatorio si riunisce di norma all'inizio di ogni trimestre su convocazione del presidente o a seguito di richiesta motivata inoltrata da una delle parti firmatarie dell'accordo.
6. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale che verrà trasmesso ad ogni buon fine a tutte le parti firmatarie ed a tutte le regioni e province autonome.
7. La partecipazione alle riunioni dei componenti l'Osservatorio non comporta oneri economici ad alcun titolo a carico del Ministero della sanità.
8. Ai lavori possono essere invitati esperti o altri rappresentanti delle parti firmatarie in relazione agli argomenti trattati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-acn-13