Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie
Art. 16
In vigore dal 9 nov 1998
1. Nel settore dell'assistenza farmaceutica è prestazione indispensabile ai sensi della legge n. 146/1990, , comma 2, l'erogazione, secondo le procedure e le norme previste dal presente accordo, dei medicinali compresi nella fascia A inseriti in un'elenco di principi attivi che sarà concordato negli accordi a livello regionale.
2. L'azione dei titolari di farmacia di richiedere il diretto pagamento agli assistiti di medicinali inclusi nel prontuario terapeutico e loro prescritti sull'apposito moduloricetta è esercitato, ai sensi del comma 5 del citato della legge n. 146/1990, con preavviso minimo di dieci giorni per i motivi indicati nel comma stesso tra cui lo svolgimento - da parte delle amministrazioni competenti regioni e Governo - di eventuali tentativi di composizione della azione. I soggetti che promuovono predetta azione, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'azione medesima.
3. I titolari di farmacia che si astengono dall'erogazione del Servizio farmaceutico convenzionato in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla commissione di cui all' che adotterà le sanzioni previste secondo le procedure stabilite in detto articolo.
4. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare la citata azione dei titolari di farmacia:
a) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali.
5. La spedizione delle ricette agli assistiti del S.S.N. dietro pagamento diretto da parte degli stessi del relativo onere avverrà secondo le seguenti modalità:
- la farmacia, all'atto della spedizione, appone sulla ricetta il proprio timbro, la data di spedizione, indica il prezzo percepito per ciascuno dei prodotti consegnati e applica il "bollino" o "fustellato" asportato dalla confezione della specialità medicinale;
- la ricetta viene restituita all'assistito completa di quanto sopra.
6. In caso di calamità naturali, nell'ambito territoriale nel quale si verificano, le citate azioni si intendono immediatamente sospese in connessione con l'adozione delle apposite ordinanze delle competenti autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-acn-16