Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali
Art. 1
Delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali e Regionali
In vigore dal 9 nov 1998
REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI FARMACEUTICHE AZIENDALI E REGIONALI PREVISTE DAGLI DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE SOTTOSCRITTO L'8 AGOSTO 1996, MODIFICATO ED INTEGRATO IL 3 APRILE 1997, RESO ESECUTIVO CON IL D.P.R. 8 LUGLIO 1998, N. ??.
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Delle Commissioni Farmaceutiche
Aziendali e Regionali
1. Le Commissioni Farmaceutiche Aziendali e Regionali, costituite in conformità al disposto degli dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, hanno sede rispettivamente presso:
ogni azienda o, nel caso di consorzio di aziende costituite nell'ambito della stessa provincia, nel luogo indicato nella delibera di istituzione;
ogni regione, Assessorato alla sanità.
2. L'incarico di componente, effettivo o supplente delle Commissioni può cessare in qualsiasi momento rispettivamente mediante delibera del Direttore generale dell'Azienda interessata ovvero decreto del Presidente della giunta regionale emanati a seguito di specifica, formale e motivata richiesta della parte che ha provveduto alla sua designazione.
3. Contestualmente a tale richiesta, la parte medesima dovrà indicare il nominativo del nuovo componente effettivo o supplente.
4. I componenti, effettivi e supplenti durano in carica per tutto il periodo di validità del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-rdc-1