Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie
Art. 14
In vigore dal 9 nov 1998
1. La riscossione delle quote sindacali per la Federfarma e per le organizzazioni sindacali territoriali ad essa aderenti avviene su delega del titolare di farmacia rilasciata alla azienda U.S.L., con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei suddetti sindacati per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.
2. Le farmacie pubbliche, con atto deliberativo di adesione alla Fiamclaf o Pubblifarm, delegano le aziende U.L.S.S. a trattenere e a versare alle predette federazioni, quale quota sindacale, il contributo associativo stabilito dalle stesse organizzazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-acn-14