Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie

Art. 15

In vigore dal 9 nov 1998
1. Alle spese per il funzionamento delle commissioni previste dal presente accordo, per il finanziamento di corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale ovvero di altri servizi che Federfarma, Fiamclaf e Pubblifarm - ciascuno per la parte di competenza - intendano attivare congiuntamente o disgiuntamente in favore delle farmacie rispettivamente loro associate nonché per la realizzazione di studi, indagini, accertamenti e quanto altro necessario per l'attuazione ed il rinnovo del presente accordo, si provvede per la parte di competenza delle farmacie, mediante una ritenuta dello 0,02% posta a carico delle farmacie, sull'ammontare lordo della spesa farmaceutica meno lo sconto di legge relativa all'assistenza diretta, contabilizzata ai sensi dell'. 2. Ciascuna azienda U.S.L. provvederà a contabilizzare lo 0,02% di competenza delle farmacie private separatamente da quello delle farmacie pubbliche e verserà contestualmente al pagamento delle spettanze alle farmacie dette somme, unitamente all'elenco delle farmacie cui le medesime si riferiscono, per le farmacie private, su uno specifico fondo nazionale, gestito dalla Federfarma, e per le farmacie pubbliche direttamente alle loro associazioni firmatarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-acn-15

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