Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali
Art. 5
Deferimento delle Farmacie alle Commissioni farmaceutiche aziendale
In vigore dal 9 nov 1998
Deferimento delle Farmacie alle Commissioni farmaceutiche aziendale 1. L'Azienda può procedere, con istanza su carta libera, al deferimento della Farmacia alla Commissione farmaceutica aziendale, entro trenta giorni dal momento in cui viene a conoscenza della irregolarità, solo previa notifica al titolare o al direttore responsabile della farmacia stessa; a mezzo lettera raccomandata a.r., delle inadempienze ed inosservanze rilevate e contestuale invito a produrre alla stessa commissione, le relative controdeduzioni scritte mediante lettera raccomandata a.r.
2. L'Azienda con la predetta istanza, trasmette alla commissione i documenti necessari per l'istruttoria del caso.
3. La segreteria della commissione accusa ricezione di ogni deferimento.
4. A seguito del predetto deferimento, il Presidente della commissione fissa la data della riunione, entro trenta giorni dalla data di ricezione del deferimento, designando tra i componenti effettivi, almeno dieci giorni prima della data stessa, un relatore.
5. Le parti possono depositare presso la sede della Commissione o spedire a mezzo raccomandata a.r., controdeduzioni, memorie, istanze e documenti fino a cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Le controdeduzioni, le memorie, le istanze e i documenti depositati dal titolare o dal direttore responsabile della farmacia interessata debbono essere in regola con le disposizioni di legge sul bollo.
8. L'Azienda, il titolare o il direttore responsabile della farmacia interessata vengono preavvertiti, almeno quindici giorni prima, mediante lettera raccomandata a.r., a firma del Presidente, della data della riunione con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della seduta nella quale sarà discussa la pratica; della facoltà di essere sentiti dalla commissione, delle modalità per prendere visione della documentazione in atti presso la segreteria, nonché del termine ultimo per il deposito presso la sede della commissione di eventuali ulteriori memorie, istanze e documenti.
7. La commissione può rinviare l'esame della pratica su motivata richiesta delle parti.
8. La commissione sospende l'esame della pratica allorchè sullo stesso caso sia in corso altro procedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-rdc-5