Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali

Art. 10

Notifica data riunione della Commissione regionale

In vigore dal 9 nov 1998
1. Il presidente della commissione comunica all'Azienda, al titolare o al direttore responsabile della farmacia interessata, a mezzo lettera raccomandata a.r., almeno quindici giorni prima della riunione, l'indicazione del luogo, giorno ed ora della seduta nella quale sarà discussa la pratica precisando che è in loro facoltà di essere sentiti dalla commissione, la modalità per prendere visione della documentazione in atti presso la segreteria, nonché il termine ultimo per il deposito presso la sede della commissione di eventuali ulteriori memorie, istanze e documenti. 2. La commissione può rinviare l'esame della pratica su motivata richiesta delle parti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-rdc-10

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