Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali

Art. 12

Forma e notifica delle decisioni della Commissione regionale

In vigore dal 9 nov 1998
Forma e notifica delle decisioni della Commissione regionale 1. La decisione della Commissione regionale deve essere motivata e deve essere firmata dal presidente e dal funzionario facente funzioni di segretario. 2. Il relativo testo, a cura e sottoscritto dal relatore, deve essere depositato entro trenta giorni dalla data della riunione e allegato al verbale della seduta, di cui forma parte integrante. 3. La decisione medesima viene comunicata, con lettera raccomandata a.r. a firma del Presidente, all'Azienda ed al titolare o al direttore responsabile della farmacia e portata a conoscenza del presidente della Commissione aziendale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-rdc-12

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