Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali
Art. 12
30 / 30Forma e notifica delle decisioni della Commissione regionale
In vigore dal 9 nov 1998
Forma e notifica delle decisioni della
Commissione regionale
1. La decisione della Commissione regionale deve essere motivata e deve essere firmata dal presidente e dal funzionario facente funzioni di segretario.
2. Il relativo testo, a cura e sottoscritto dal relatore, deve essere depositato entro trenta giorni dalla data della riunione e allegato al verbale della seduta, di cui forma parte integrante.
3. La decisione medesima viene comunicata, con lettera raccomandata a.r. a firma del Presidente, all'Azienda ed al titolare o al direttore responsabile della farmacia e portata a conoscenza del presidente della Commissione aziendale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-rdc-12