Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie

Art. 2

In vigore dal 9 nov 1998
1. Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico. 2. La dispensazione dei medicinali agli assistiti è riservata esclusivamente alle farmacie e ai dispensari aperti al pubblico, ai sensi e nei limiti della legislazione vigente. Le farmacie erogano, altresì, prodotti dietetici, presidi medico chirurgici ed altri prodotti sanitari, a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti previsti dai livelli di assistenza. 3. Saranno individuate attraverso gli accordi regionali previsti dal D.L.vo n. 502/1992, , comma 2, lettera c), modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo, con i rappresentanti della categoria, le relative condizioni economiche. In particolare, le regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento dei seguenti servizi: -- qualificare e razionalizzare il servizio reso dalle farmacie convenzionate; -- attuare l'informazione al cittadino (prevenzione, educazione sanitaria); -- attuare le prenotazioni di prestazioni specialistiche per via informatica (CUP) nel caso le regioni ne ravvisino la necessità; -- monitorare i consumi farmaceutici anche ai fini di indagini di farmacovigilanza; -- erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competetivi con quelli delle strutture delle aziende U.S.L. In caso di contestazione fra le parti, la valutazione è demandata alla commissione di cui all'; -- attuare l'integrazione della farmacia con le strutture socio sanitarie deputate alla effettuazione dell'assistenza domiciliare. 4. È consentito agli assistiti il prelievo di medicinali presso le farmacie ubicate in zone di confine regionale e all'uopo inserite in apposito elenco concordato tra le regioni interessate e le OO.SS. e recepito con un protocollo d'intesa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-acn-2

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