Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie
Art. 7
In vigore dal 9 nov 1998
1. La farmacia appone sulle ricette che spedisce, la data e il proprio timbro dal quale siano rilevabili l'ubicazione ed il numero distintivo della farmacia stessa.
2. La farmacia, inoltre, ai sensi dell', secondo comma, della legge 11 luglio 1977, n. 395, e successive norme di legge, applica sulle ricette il bollino a lettura ottica staccato dalla confezione consegnata, ovvero quant'altro even tualmente previsto secondo le modalità concordate a livello regionale ai sensi del comma 2, del presente accordo che costituiscono di per sè tariffazione delle specialità medicinali.
3. Tali adempimenti debbono essere eseguiti all'atto della spedizione della ricette e comunque entro il giorno successivo a quello di spedizione.
4. Le ricette eventualmente mancanti del bollino verranno sottoposte all'esame della commissione di cui all'.
5. In caso di un eventuale mancato ritiro di parte dei prodotti prescritti, la farmacia è tenuta a riportare sulla ricetta idonea indicazione anche depennando quanto non consegnato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-acn-7