Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie
Art. 4
In vigore dal 9 nov 1998
1. Per i medicinali l'ente erogatore corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge.
2. Ai fini della liquidazione, la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata dalla documentazione, bollino, fustellato, etc. comprovante l'avvenuta consegna all'assistito o, a seconda dei casi previsti dalla normativa o dalle modalità concordate a livello regionale, di altra documentazione.
3. La ricetta redatta a cura del medico è spedibile dalla farmacia, quando risultino in essa i seguenti elementi:
a) cognome e nome dell'assistito (o iniziali nei casi previsti dalla legge);
b) numero della tessera sanitaria o codice fiscale;
c) prescrizione;
d) data di prescrizione;
e) firma e timbro del medico;
f) sigla della provincia dell'azienda di iscrizione dell'assistito per prescrizione di farmaci, o di residenza per prescrizione di altri prodotti.
La stessa munita della data di spedizione e del timbro della farmacia è ritenuta valida ai fini del rimborso a carico del S.S.N. quando è compilata ai sensi della normativa vigent e, contiene gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), ed è corredata da quanto previsto al precedente comma 2.
4. Le ricette che pervengano con ritardo superiore ad un anno dalla data di spedizione non sono ammesse al pagamento.
5. Ai fini della spedizione, in regime convenzionale, la validità della ricetta è di 30 giorni, escluso quello di emissione, fatte salve diverse disposizioni di legge.
6. La ricetta che risulti mancante del numero della tessera sanitaria o del codice fiscale nonché della data di spedizione e del timbro della farmacia, del timbro e/o firma del medico, verrà riconsegnata alla farmacia perché possa essere regolarizzata e restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione.
7. La ricetta incompleta degli elementi di cui alle lettere a) e d) del comma 3, e quella spedita in difformità delle norme che disciplinano il servizio farmaceutico ad eccezione di quello previsto al successivo comma 10, verrà sottoposta alla Commissione di cui all', per gli accertamenti e le decisioni del caso.
8. Le ricette contenenti una diversa scecialità medicinale o diversa per dosaggio o forma farmaceutica da quella prescritta senza annotazione del farmacista ai sensi dell' verranno sottoposte alla commissione di cui all', per le decisioni del caso.
9. La ricetta incompleta degli elementi previsti alla lettera c) del comma 3, verrà addebitata direttamente alla farmacia.
10. Vanno altresì addebitate direttamente con contestuale comunicazione alla farmacia, le ricette:
-- mancanti contemporaneamente degli elementi di cui alle lettere a) e b);
-- contenenti medicinali non a carico del S.S.N.;
-- contenenti un numero di pezzi superiore al consentito o al prescritto (relativamente ai prezzi in più fatta salva la condizione di maggior favore per il farmacista).
11. Le ricette che a norma del presente accordo sono da sottoporre all'esame della commissione di cui all', devono essere inviate alla stessa entro un anno dalla data di consegna da parte della farmacia, pena la decadenza della contestazione. La commissione medesima esamina le ricette entro il termine di un anno dalla data di ricezione trascorso il quale le stesse vengono esaminate da un rappresentante dell'azienda e da un rappresentante dell'organizzazione sindacale territoriale interessata.
12. Verranno rettificati d'ufficio con contestuale motivata comunicazione alla farmacia tutti gli errori contabili compresi quelli relativi alla quota di partecipazione alla spesa farmaceutica da parte dell'assistito, diritti addizionali o quant'altro previsto dalla normativa vigente. È fatto salvo il diritto della farmacia di ricorrere alla commissione di cui all'.
13. Per la spedizione delle ricette effettuata durante il servizio notturno a battenti chiusi, verrà corrisposto l'importo indicato dalla vigente tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, a condizione che sulla ricetta risulti precisato - da parte del medico - il carattere di urgenza della prescrizione - e, da parte della farmacia l'ora di presentazione della ricetta. Per le prescrizioni rilasciate dai medici addetti ai servizi di guardia medica, fermo restando l'obbligo per la farmacia di precisare l'ora di presentazione della ricetta, non occorre l'indicazione del carattere di urgenza della prescrizione stessa.
14. In ogni altro caso, non saranno riconosciuti, a carico del Servizio sanitario nazionale, diritti per la somministrazione dei medicinali in orario di chiusura notturna e diurna, salvo specifiche intese nell'ambito di accordi regionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-acn-4