Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie

Art. 5

In vigore dal 9 nov 1998
1. La ricetta può contenere la prescrizione di medicinali, ovvero prodotti dietetici, presidi medico chirurgici ed altri prodotti sanitari entro i limiti quali quantitativi e le modalità stabilite dal comma 1 dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-acn-5

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