Art. 6

Segretario generale

In vigore dal 22 ago 1998
1. L'incarico di segretario generale è conferito, su proposta del Presidente del Comitato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un dirigente generale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di altra amministrazione dello Stato, nonché di altre amministrazioni pubbliche ovvero ad estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica qualificazione professionale in relazione ai compiti da svolgere. Il segretario generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di una segreteria generale. 2. Il segretario generale è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Comitato e dell'esecutivo e delle decisioni del Presidente. Nel rispetto dei criteri deliberati dall'esecutivo: a) gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Comitato, assicurando il conseguimento dei risultati; b) emette i mandati di pagamento in attuazione degli impegni di spesa assunti ai sensi dell', comma 4, lettera d); c) adotta tutte le determinazioni necessarie ad assicurare il funzionamento degli uffici della segreteria generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;268#art-6

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Segretario generale (Art. 6 Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO, a norma dell'articolo 14, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.) — Testo vigente | Portale Normativo