Art. 8
Sottocomitati e gruppi di lavoro
In vigore dal 22 ago 1998
1. Il Comitato può costituire al proprio interno sottocomitati e gruppi di lavoro per l'approfondimento, secondo le direttive e gli indirizzi del Comitato, di particolari problematiche collegate all'introduzione dell'EURO, comprese le iniziative dirette all'informazione del pubblico.
2. Oltre a rappresentanti degli enti e delle categorie rappresentate nel Comitato ed ai componenti della segreteria generale, possono far parte dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro anche funzionari appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche ed esperti esterni, nominati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Presidente del Comitato.
3. I sottocomitati e i gruppi di lavoro hanno durata limitata nel tempo, in relazione ai compiti assegnati ed agli obiettivi programmati.
4. Il funzionamento dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro è disciplinato con direttive del Presidente del Comitato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;268#art-8