Art. 8

Sottocomitati e gruppi di lavoro

In vigore dal 22 ago 1998
1. Il Comitato può costituire al proprio interno sottocomitati e gruppi di lavoro per l'approfondimento, secondo le direttive e gli indirizzi del Comitato, di particolari problematiche collegate all'introduzione dell'EURO, comprese le iniziative dirette all'informazione del pubblico. 2. Oltre a rappresentanti degli enti e delle categorie rappresentate nel Comitato ed ai componenti della segreteria generale, possono far parte dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro anche funzionari appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche ed esperti esterni, nominati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Presidente del Comitato. 3. I sottocomitati e i gruppi di lavoro hanno durata limitata nel tempo, in relazione ai compiti assegnati ed agli obiettivi programmati. 4. Il funzionamento dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro è disciplinato con direttive del Presidente del Comitato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;268#art-8

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Sottocomitati e gruppi di lavoro (Art. 8 Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO, a norma dell'articolo 14, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.) — Testo vigente | Portale Normativo