Art. 4
Presidente
In vigore dal 22 ago 1998
1. Il Presidente convoca, presiede ed orienta l'attività del Comitato.
2. Il Presidente del Comitato in particolare:
a) sovrintende al funzionamento del Comitato, ne guida l' iniziativa nel perseguimento dei fini istituzionali ed emana opportune direttive, anche per dirimere dubbi interpretativi e procedurali, al fine del rapido e puntuale svolgimento delle sue competenze;
b) convoca e presiede l'esecutivo e ne dirige l'attività;
c) coordina ed indirizza le attività dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro nonché dei comitati provinciali e regionali EURO;
d) propone al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la nomina del segretario generale.
3. Il Presidente, o un suo delegato, rappresenta il Comitato all'esterno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;268#art-4