Art. 4

Presidente

In vigore dal 22 ago 1998
1. Il Presidente convoca, presiede ed orienta l'attività del Comitato. 2. Il Presidente del Comitato in particolare: a) sovrintende al funzionamento del Comitato, ne guida l' iniziativa nel perseguimento dei fini istituzionali ed emana opportune direttive, anche per dirimere dubbi interpretativi e procedurali, al fine del rapido e puntuale svolgimento delle sue competenze; b) convoca e presiede l'esecutivo e ne dirige l'attività; c) coordina ed indirizza le attività dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro nonché dei comitati provinciali e regionali EURO; d) propone al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la nomina del segretario generale. 3. Il Presidente, o un suo delegato, rappresenta il Comitato all'esterno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;268#art-4

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Presidente (Art. 4 Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO, a norma dell'articolo 14, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.) — Testo vigente | Portale Normativo