Art. 2

Composizione e modalità di funzionamento del Comitato EURO

In vigore dal 22 ago 1998
Composizione e modalità di funzionamento del Comitato EURO 1. Le funzioni di Presidente del Comitato sono affidate ad un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Possono essere nominati componenti del Comitato esperti il cui contributo sia ritenuto di particolare utilità ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all', comma 1, nonché rappresentanti di soggetti pubblici e privati le cui attività o competenze siano specificamente interessate dal processo di introduzione della moneta unica europea. Essi sono scelti, in particolare tra: a) amministrazioni statali; b) altre autorità, enti ed amministrazioni pubbliche di rilievo nazionale; c) organismi di rappresentanza degli enti locali; d) principali associazioni imprenditoriali e di categoria; e) rappresentanti sindacali; f) rappresentanti indicati dalla Consulta nazionale dei consumatori. 2. Il Comitato è composto da non meno di ventiquattro e fino a trenta componenti, escluso il Presidente. Il Presidente e i componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. Il Comitato è convocato dal Presidente o da un suo delegato. 4. Nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione stessa, nonché l'ordine del giorno della discussione. 5. La documentazione afferente le questioni iscritte all'ordine del giorno viene trasmessa ai componenti almeno tre giorni prima della riunione. 6. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 7. Il Comitato si riunisce di regola almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, quando lo richieda un quinto dei suoi componenti. 8. Alle riunioni del Comitato assiste il segretario generale; il personale della segreteria generale assicura la verbalizzazione. 9. Il Presidente può eccezionalmente invitare a partecipare alle riunioni del Comitato esperti con particolare e specifica competenza nella materia in discussione. 10. Il Comitato resta in carica fino a centottanta giorni dopo la cessazione del corso legale della lira.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;268#art-2

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