Art. 7
Segreteria generale
In vigore dal 22 ago 1998
1. La segreteria generale opera alle dirette dipendenze del segretario generale, con il compito di fornire il supporto tecnico e amministrativo al Comitato ed ai suoi organi esecutivi, nonché ai sottocomitati ed ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti ed assolve a tutte le funzioni operative necessarie per il loro funzionamento. In particolare:
a) collabora con i componenti del Comitato, dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro in tutte le attività connesse ai compiti loro affidati;
b) predispone gli avvisi di convocazione ed ogni altra comunicazione relativa del Comitato;
c) svolge ogni attività relativa alla preparazione delle riunioni dei vari organismi ed alla esecuzione delle decisioni dagli stessi adottate.
2. La segreteria generale ha un organico di venti unità ed una struttura organizzata per funzioni, qualifiche e profili professionali definita dall'esecutivo del Comitato.
3. Alla segreteria generale è assegnato, su richiesta del segretario generale, personale appartenente ai ruoli del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della Banca d'Italia e di altre autorità indipendenti e amministrazioni pubbliche, collocate in posizione di comando o di fuori ruolo o in altre posizioni equivalenti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Può essere altresì utilizzato, anche temporaneamente, personale comunque in servizio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il personale in servizio presso la segreteria generale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento.
5. Il trattamento economico principale ed il trattamento economico accessorio, comprese le eventuali indennità di comparto o di amministrazione, nonché altre particolari indennità, restano a carico delle amministrazioni di provenienza, mentre sono a carico del Comitato il trattamento economico di missione ed i compensi per lavoro straordinario, che verranno corrisposti secondo le disposizioni in vigore per il personale del "comparto Ministeri".
6. Qualora per l'adempimento dei compiti assegnati al Comitato sia necessario l'apporto di particolari professionalità, si potrà procedere alla costituzione di rapporti di collaborazione professionale coordinata e continuativa, a tempo determinato, con soggetti estranei all'amministrazione, fino ad un massimo di cinque unità comprese nel contingente degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;268#art-7