Art. 9
Comitati provinciali per l'EURO e comitati regionali
In vigore dal 22 ago 1998
1. I comitati provinciali per l'EURO (CEP) operano come strutture locali funzionalmente collegate al Comitato EURO con il compito di:
a) collaborare con il Comitato, curandone a livello locale la diffusione e l'attuazione delle direttive e degli indirizzi, allo scopo di assicurare il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati e la piena realizzazione delle finalità di cui all';
b) assicurare la massima informazione in ordine al processo di introduzione dell'EURO;
c) raccogliere, a livello locale, richieste ed indicazioni provenienti da soggetti pubblici e privati e proporle, con le proprie eventuali osservazioni, all'esame del Comitato;
d) proporre al Comitato tutte le iniziative ritenute utili, a livello provinciale o subprovinciale, ai fini di un equilibrato passaggio alla moneta unica;
e) fornire periodicamente al Comitato, alle scadenze da questo indicate, tutte le notizie e gli elementi necessari alla verifica del processo di attuazione della moneta unica nel territorio della provincia.
2. I CEP sono presieduti dal prefetto, che ne nomina i componenti avendo cura di assicurare la presenza dei rappresentati delle seguenti amministrazioni, enti e categorie:
a) uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e del Ministero della pubblica istruzione;
b) amministrazione provinciale;
c) comuni al di sopra di 15.000 abitanti nell'ambito della provincia interessata, in numero non superiore a tre;
d) camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) sede provinciale della Banca d'Italia;
f) un rappresentante dell'ufficio di tesoreria del comune capoluogo di provincia;
g) banche, categorie produttive e professionali, in numero non superiore a dieci;
h) sindacati, in numero non superiore a quattro;
i) associazioni di consumatori, in numero non superiore a due rappresentanti.
3. Il prefetto, quale presidente del CEP, ne determina le modalità di funzionamento.
4. Ciascun comitato EURO provinciale, su proposta del presidente, nomina un comitato esecutivo provinciale, composto da non più di sette membri, compreso il Presidente, scelti tra i componenti del CEP. I comitati esecutivi provinciali hanno poteri d'istruttoria, di proposta e di attuazione in relazione alle iniziative di competenza del CEP. Il prefetto assume anche la funzione di presidente del comitato esecutivo provinciale.
5. I CEP si avvalgono delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il supporto tecnico operativo.
6. Presso le regioni possono essere costituiti, su iniziativa dei rispettivi organi di Governo, comitati regionali per l'EURO, per l'attuazione a livello regionale, d'intesa con il comitato EURO ed in coerenza con gli indirizzi generali da questo emanati, di iniziative connesse con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento nazionale.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;268#art-9