Art. 11
Risorse finanziarie
In vigore dal 22 ago 1998
1. Al funzionamento del Comitato, nonché alla realizzazione delle iniziative e dei programmi di competenza, si provvede con lo stanziamento previsto dal comma 4, dell'articolo 14, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 luglio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Napolitano, Ministro dell'interno Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 2
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;268#art-11