Art. 6
In vigore dal 15 ago 1998
1. L'inquadramento definitivo del personale interessato nelle qualifiche funzionali dell'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è effettuato sulla base del confronto dei contenuti professionali del profilo posseduto nell'amministrazione di provenienza e a seguito di un corso di formazione cui gli interessati sono tenuti a partecipare.
2. In caso di mancato superamento del corso gli interessati sono restituiti all'amministrazione di provenienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-24;255#art-6