Art. 3
In vigore dal 15 ago 1998
1. I bandi di mobilità su base regionale prevedono:
a) il numero dei posti disponibili distinti per ogni livello e per ogni singola regione, tenuto conto di quanto disposto all';
b) il titolo di precedenza per coloro che già prestano servizio in
uffici delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella stessa regione;
c) i titoli di studio richiesti per ogni singolo livello (laurea o diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico);
d) gli eventuali titoli di specializzazione o qualificazione professionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-24;255#art-3