Art. 3

In vigore dal 15 ago 1998
1. I bandi di mobilità su base regionale prevedono: a) il numero dei posti disponibili distinti per ogni livello e per ogni singola regione, tenuto conto di quanto disposto all'; b) il titolo di precedenza per coloro che già prestano servizio in uffici delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella stessa regione; c) i titoli di studio richiesti per ogni singolo livello (laurea o diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico); d) gli eventuali titoli di specializzazione o qualificazione professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-24;255#art-3

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