Art. 8

In vigore dal 15 ago 1998
1. L'inquadramento economico avviene con l'attribuzione del corrispondente livello retributivo oltre alla retribuzione individuale di anzianità costituita da ciò che il dipendente ha maturato a titolo di anzianità nelle amministrazioni di provenienza. 2. Le disposizioni del presente regolamento non comportano oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 giugno 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1998 Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 24
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-24;255#art-8

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