Art. 5
In vigore dal 15 ago 1998
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove, entro trenta giorni dalla formazione ed approvazione delle graduatorie, le procedure di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e provvede all'assegnazione della sede nell'ambito regionale, secondo la predetta graduatoria e fino alla concorrenza dei posti vacanti individuati nel bando di mobilità, dandone comunicazione agli interessati ed alle amministrazioni di provenienza.
2. È consentita la compensazione dei posti tra più regioni e previo consenso degli interessati. In assenza di compensazione si provvede alla restituzione del personale interessato all'amministrazione di provenienza.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-24;255#art-5