Art. 1

In vigore dal 15 ago 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 39, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente regolamento: 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con provvedimenti distinti per ogni singola regione, può emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, bandi di mobilità volontaria su base regionale, ai fini dell'immissione di personale nei ruoli delle direzioni del lavoro - settore e servizi ispettivi provenienti da altre amministrazioni dello Stato.
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