Art. 4

In vigore dal 15 ago 1998
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, sulla base della corrispondenza tra la qualifica funzionale di provenienza con quella prevista nel bando, procede, attraverso apposite commissioni, nominate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, alla formazione ed approvazione delle graduatorie degli aspiranti, distinte per regioni, e previa fissazione dei punteggi relativi ai requisiti secondo il seguente ordine di priorità: a) titoli di studio, di formazione e di aggiornamento professionale; b) anzianità complessiva di servizio. 2. A parità di punteggio hanno precedenza gli aspiranti che si trovano già in posizione di comando, di distacco, o fuori ruolo presso le direzioni del lavoro della stessa regione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-24;255#art-4

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