Art. 7
In vigore dal 15 ago 1998
1. I corsi di formazione di cui all' sono diretti all'acquisizione della professionalità propria delle funzioni ispettive. Essi devono avere durata non inferiore a due e non superiore a sei mesi, tenendo conto della qualifica funzionale e del profilo professionale dei diversi posti da coprire. Le modalità dei corsi sono determinate con un provvedimento successivo alla formazione della graduatoria di cui all' tenendo conto dei livelli, dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali possedute dagli interessati.
2. I percorsi formativi devono prevedere formazione in aula e formazione sul campo in affiancamento ad ispettori già in servizio.
3. Al termine di ogni corso è previsto un colloquio finale di idoneità, il cui esito comporta altresì l'attribuzione della qualifica ispettiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-24;255#art-7