Art. 6
Abrogazione di norme
In vigore dal 22 mag 1998
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, limitatamente alla materia procedimentale dallo stesso disciplinata:
a) l'articolo 211, comma 2, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
b) gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;
c) l'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, così come sostituito dall'articolo 20, comma 5, secondo capoverso, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
d) il terzo capoverso del numero 6) dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, così come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-02-11;53#art-6