Art. 3
Fase istruttoria
In vigore dal 22 mag 1998
1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda di cui all', il concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, invia le proprie motivate osservazioni indicando le condizioni cui, a suo avviso, le autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, al fine del coordinamento delle attività elettriche. Trascorso inutilmente detto termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede comunque agli ulteriori adempimenti.
2. Nei casi di cui al comma 4 dell' i Ministeri dell'ambiente e della sanità, nonché le regioni e i comuni interessati, devono esprimere il parere di competenza entro novanta giorni. Il predetto termine è sospeso, in caso di richiesta di informazioni o documentazione aggiuntiva. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato convoca immediatamente apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, da tenersi entro trenta giorni. Alla conferenza dei servizi partecipano i Ministeri competenti, le regioni e i comuni territorialmente competenti e i rappresentanti dell'impresa su loro richiesta. Ove l'impianto sia assoggettato a valutazione di impatto ambientale, il Ministero dell'ambiente o la regione danno immediata comunicazione al Ministero procedente dell'avvio e della conclusione della procedura, unitamente alle relative determinazioni, ai fini della trasmissione del parere o eventuale convocazione della conferenza dei servizi.
3. Le determinazioni della Conferenza circa la domanda di autorizzazione presentata, le prescrizioni e le altre modalità esecutive da imporre al soggetto richiedente devono essere assunte all'unanimità tra i rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali, e dei comuni interessati. Nel caso in cui non venga raggiunta la prescritta unanimità, si procede ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall' della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-02-11;53#art-3