Art. 7
Entrata in vigore
In vigore dal 22 mag 1998
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Bindi, Ministro della sanità
Ronchi, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 24
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-02-11;53#art-7