Art. 7

Entrata in vigore

In vigore dal 22 mag 1998
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 febbraio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bindi, Ministro della sanità Ronchi, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1998 Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 24
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-02-11;53#art-7

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