Art. 2

Domanda di autorizzazione

In vigore dal 22 mag 1998
1. La domanda di autorizzazione è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne trasmette copia al concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché per conoscenza all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. 2. Alla domanda è allegato il progetto dell'impianto, corredato da una relazione nella quale sono comunque indicati: il ciclo produttivo, l'indicazione del presumibile termine per la messa a regime dell'impianto, l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta, le esigenze per le quali si vuol procedere alla realizzazione dell'impianto, nonché le caratteristiche di collegamento al sistema elettrico nazionale. 3. Nel caso di gruppi elettrogeni la domanda per l'installazione e l'esercizio riporta le esigenze per le quali si vuol procedere alla installazione ed i dati circa il combustibile utilizzato, le caratteristiche del motore primo e la potenza elettrica espressa in kw. 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la richiesta di autorizzazione è integrata con indicazione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico e corredata da una perizia giurata che attesti la qualità e la quantità delle emissioni inquinanti in atmosfera, la medesima è contestualmente inviata in copia anche ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, nonché alla regione competente per territorio che ne informa i comuni interessati.
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Domanda di autorizzazione (Art. 2 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) — Testo vigente | Portale Normativo