Art. 1

Oggetto del regolamento

In vigore dal 22 mag 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 8 e 87; Visti gli articoli 20 e 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 9; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997; Sentita la Conferanza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'ambiente; Emana il seguente regolamento: . Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento, fatta salva la disciplina conseguente all'emanazione dei decreti legislativi predisposti ai sensi dell', comma 4, lettera c), della legge 1 marzo 1997, n. 59, disciplina i seguenti procedimenti: a) autorizzazione alla produzione di energia elettrica da parte di imprese attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti per uso proprio o per la cessione al concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché, nel caso di imprese costituite in forma societaria, anche per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime; b) autorizzazione alla produzione di energia elettrica per usi diversi da quelli di cui alla lettera a), mediante costruzione di nuovi impianti o modifica di quelli esistenti, da parte delle imprese elettriche minori di cui all', n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e delle imprese elettriche degli enti locali di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9; c) autorizzazione all'istallazione ed all'esercizio di gruppi elettrogeni, ad eccezione di quelli indicati al comma 3; d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per gli impianti di cui al presente comma. 2. Le procedure previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applicano anche agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate, nonché a tutti gli altri impianti di energia elettrica nei limiti in cui detti impianti presentano emissioni soggette a tale autorizzazione. 3. Fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, resta fermo che: a) non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1, lettera c), l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo con potenza nominale non superiore a 3 MW se alimentati a metano o GPL e potenza termica non superiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio, nonché di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e che non comportano emissioni in atmosfera; b) l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, se determinanti inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, nonché di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 2; c) all'installazione ed all'esercizio dei gruppi elettrogeni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, purchè siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali, può procedersi previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio ed al concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 4. Per il concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, anche ai fini dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applica la procedura di cui all'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-02-11;53#art-1

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Oggetto del regolamento (Art. 1 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo