Art. 4
Provvedimento di autorizzazione
In vigore dal 22 mag 1998
1. Entro sessanta giorni dal ricevimento dei pareri o dalle determinazioni assunte nella conferenza dei servizi secondo la disciplina di cui all', il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, il provvedimento con cui rilascia o nega l'autorizzazione.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento provvede alla modifica dei regolamenti di attuazione degli della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-02-11;53#art-4