Art. 5

Titolarità degli impianti e uso dell'energia prodotta

In vigore dal 22 mag 1998
1. Ai fini delle modifiche dell'autorizzazione di cui all', che riguardano solo la titolarità dell'impianto stesso o l'uso dell'energia elettrica prodotta, non si applicano le procedure di cui agli , comma 4, e 3, commi 2 e 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-02-11;53#art-5

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Titolarità degli impianti e uso dell'energia prodotta (Art. 5 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) — Testo vigente | Portale Normativo