Art. 5
Titolarità degli impianti e uso dell'energia prodotta
In vigore dal 22 mag 1998
1. Ai fini delle modifiche dell'autorizzazione di cui all', che riguardano solo la titolarità dell'impianto stesso o l'uso dell'energia elettrica prodotta, non si applicano le procedure di cui agli , comma 4, e 3, commi 2 e 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-02-11;53#art-5