Art. 6

Adempimenti di competenza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

In vigore dal 21 set 1997
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla convenzione: a) riceve dai soggetti di cui all' della legge i dati necessari ai fini delle dichiarazioni iniziali e periodiche, ne verifica la regolarità formale, li assembla e li trasmette al Ministero degli affari esteri; b) rilascia le autorizzazioni previste dall', comma 2, della legge secondo le modalità e procedure stabilite dagli del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;289#art-6

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