Art. 1
Definizioni
In vigore dal 21 set 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 novembre 1995, n. 496, con la quale si è autorizzata la ratifica della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93;
Considerata la necessità di emanare il regolamento di esecuzione, come previsto dall' della citata legge 4 aprile 1997, n. 93;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della difesa, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanità e per la funzione pubblica;
Emana il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93, per l'attuazione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "legge" la legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93;
b) per "convenzione" la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993;
c) per "Organizzazione" l'Organizzazione internazionale per la proibizione delle armi chimiche dell'Aja (OPCW);
d) per "annesso" l'annesso sulle verifiche alla convenzione;
e) per "tabelle 1, 2 e 3" le tabelle contenute nell'"annesso sui composti chimici" alla convenzione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;289#art-1