Art. 3

Adempimenti di competenza del Ministero dell'interno

In vigore dal 21 set 1997
1. Il Ministero dell'interno assicura le misure di protezione dei nuclei ispettivi internazionali e dei loro accompagnatori nazionali in occasione delle ispezioni previamente segnalate dal Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministero dell'interno inoltre: a) provvede a notificare al Ministero degli affari esteri il tipo di agente chimico impiegato dalle forze dell'ordine per il controllo dei disordini, in possesso della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri o di altre forze di ordine pubblico; b) comunica al Ministero degli affari esteri, salvo quanto disposto dall', comma 1, ai fini delle dichiarazioni iniziali e successive all'Organizzazione, prescritte dall'articolo III della convenzione e dalla parte IV dell'annesso, i dati e le informazioni ivi specificamente indicati relativi al rinvenimento sul territorio nazionale di armi chimiche, incluse quelle obsolete e abbandonate, nonché alla eventuale esistenza, attuale o pregressa, sullo stesso territorio di impianti di produzione di armi chimiche; c) coordina le azioni dirette al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi di cui alla lettera b) e dei composti chimici della tabella 1, avvalendosi del concorso del Ministero della difesa e delle altre amministrazioni statali in relazione alle loro competenze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;289#art-3

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Adempimenti di competenza del Ministero dell'interno (Art. 3 Regolamento recante norme sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione.) — Testo vigente | Portale Normativo