Art. 3
Adempimenti di competenza del Ministero dell'interno
In vigore dal 21 set 1997
1. Il Ministero dell'interno assicura le misure di protezione dei nuclei ispettivi internazionali e dei loro accompagnatori nazionali in occasione delle ispezioni previamente segnalate dal Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministero dell'interno inoltre:
a) provvede a notificare al Ministero degli affari esteri il tipo di agente chimico impiegato dalle forze dell'ordine per il controllo dei disordini, in possesso della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri o di altre forze di ordine pubblico;
b) comunica al Ministero degli affari esteri, salvo quanto disposto dall', comma 1, ai fini delle dichiarazioni iniziali e successive all'Organizzazione, prescritte dall'articolo III della convenzione e dalla parte IV dell'annesso, i dati e le informazioni ivi specificamente indicati relativi al rinvenimento sul territorio nazionale di armi chimiche, incluse quelle obsolete e abbandonate, nonché alla eventuale esistenza, attuale o pregressa, sullo stesso territorio di impianti di produzione di armi chimiche;
c) coordina le azioni dirette al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi di cui alla lettera b) e dei composti chimici della tabella 1, avvalendosi del concorso del Ministero della difesa e delle altre amministrazioni statali in relazione alle loro competenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;289#art-3