Art. 2

Istituzione di strutture presso il Ministero degli affari esteri

In vigore dal 21 set 1997
Istituzione di strutture presso il Ministero degli affari esteri 1. Ai sensi dell' della legge e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero degli affari esteri previsti dall' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è istituito nell'ambito della Direzione generale degli affari politici del Ministero degli affari esteri, in quanto Autorità nazionale, un ufficio di livello dirigenziale per l'attuazione della convenzione. Al predetto ufficio è preposto un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. 2. Ai sensi dell' della legge e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero degli affari esteri previsti dall' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è altresì istituito un comitato consultivo, presieduto dal capo dell'ufficio del Ministero degli affari esteri di cui al comma 1, e composto da un rappresentante designato per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della difesa, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero, nonché da tre rappresentanti delle associazioni di categoria interessate all'attuazione della convenzione, designate dalla Confindustria. Per ciascuno dei suddetti rappresentanti è altresì designato un supplente. 3. Il presidente può chiamare a partecipare alle riunioni del comitato altri Ministeri, anche su richiesta dei medesimi, per l'esame di affari che riguardino la loro competenza. 4. Il comitato di cui al comma 2 è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è convocato dal suo presidente almeno una volta al mese e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;289#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Istituzione di strutture presso il Ministero degli affari esteri (Art. 2 Regolamento recante norme sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione) — Testo vigente | Portale Normativo