Art. 9
Autorizzazione all'esportazione dei composti chimici delle tabelle 2 e 3
In vigore dal 21 set 1997
1. Le autorizzazioni all'esportazione verso Paesi non Parte alla convenzione dei composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3, previste dall', comma 1, della legge sono rilasciate con le modalità e secondo le procedure indicate ai successivi commi.
2. Le domande sono presentate, direttamente o a mezzo di lettera raccomandata, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Divisione IV - Unità organizzativa per i prodotti ad alta tecnologia - U.O.P.A.T. e debbono contenere i dati ed essere corredate dei documenti di seguito elencati:
a) generalità complete e domicilio del richiedente;
b) copia del contratto o degli ordini sottostanti all'operazione;
c) tipologia e causale dell'operazione di esportazione;
d) descrizione dei composti chimici e loro classificazione CAS - Chemical Abstracts Service;
e) quantità in chilogrammi sottomultipli o multipli e valore;
f) Paese di destinazione;
g) dogana presso la quale sono espletate le formalità doganali.
3. Alla domanda deve essere allegato un certificato rilasciato all'importatore dalle autorità del Paese di importazione (END USE CERTIFICATE), redatto secondo gli usi internazionali, dal quale risulti che i composti chimici oggetto della richiesta:
a) saranno utilizzati solo per scopi non proibiti dalla convenzione;
b) non saranno riesportati verso altri Stati non Parte;
c) loro tipo e quantità;
d) la loro utilizzazione finale;
e) le generalità complete ed indirizzo dell'utilizzatore finale.
4. Le autorizzazioni hanno validità massima di sei mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;289#art-9