Art. 10
Autorizzazione per le attività sul territorio nazionale
In vigore dal 21 set 1997
1. Le domande di autorizzazione per le attività da svolgersi sul territorio nazionale, previste dall', comma 2, della legge, relative ai composti chimici della tabella 1 sono presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, direttamente o a mezzo di raccomandata, e debbono contenere in ogni caso i seguenti elementi, debitamente documentati:
a) generalità complete e domicilio del richiedente;
b) tipo, capacità produttiva, ubicazione e caratteristiche dettagliate dell'impianto o del laboratorio eventualmente già esistente o che si intende costruire;
c) quantitativo di ciascuno dei composti chimici della tabella 1, identificati con la denominazione chimica, la formula di struttura e il numero del Chemical Abstracts Service, se attribuito, che si intende produrre, acquistare, utilizzare, detenere per il periodo di un anno con specifica indicazione della loro destinazione finale e il quantitativo di detti composti chimici eventualmente già detenuti.
2. Le domande di autorizzazione di cui al comma 1, ove incomplete o non corredate dalla prescritta documentazione, debbono essere integrate dal richiedente secondo le indicazioni dell'ufficio ricevente e sono da questo trasmesse entro 30 giorni dalla data della presentazione o del ricevimento della integrazione, al comitato consultivo che deve pronunciare il proprio parere entro 30 giorni, salvo quanto disposto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministero emana il provvedimento di accoglimento o di rigetto entro 30 giorni dalla data di scadenza del suddetto termine o, se precedente, da quella di ricevimento del parere.
3. Il comitato consultivo di cui all' della legge è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;289#art-10